I BENEFICI FISCALI DELLE EROGAZIONI LIBERALI

La normativa fiscale riserva un trattamento di riguardo a chi vuole fare una donazione a un ente che svolge attività di pubblica utilità ed in particolar modo alle ONLUS.

Sgravi fiscali sui versamenti a favore delle ONLUS

In seguito all’entrata in vigore del nuovo Codice del Terzo Settore, le erogazioni liberali a favore delle ONLUS fatte da persone fisiche o da imprese/società possono essere dedotte, dal soggetto erogatore, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 14 Legge 80/2005 modificato da art. 83 D.Lgs 117/2017); in caso di incapienza è possibile riportare l’eccedenza fino al 4° anno successivo. In alternativa il T.U.I.R. prevede che, per le persone fisiche, le erogazioni liberali fino ad un importo massimo di euro 30.000,00 danno diritto ad una detrazione del 30% dall’imposta lorda (art. 15) (aumentato al 35% se l’erogazione liberale è a favore delle ODV). Per le persone giuridiche le erogazioni liberali sono deducibili per un importo non superiore a euro 30.000,00 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art.100).

SGRAVI FISCALI SULLE DONAZIONI

Per poter usufruire dei vantaggi fiscali introdotti dallo Stato, tutte le erogazioni liberali in denaro devono essere tracciabili. Per i contributi versati in contanti non è ammessa deducibilità. Le erogazioni, infatti, devono sempre essere effettuate solo tramite bonifico, assegno, pagamento con carta di credito o debito, bancomat. Dopodiché, è necessario conservare la ricevuta del versamento bancario o postale, l’estratto conto della banca o un documento che attesti la transazione.

DEDUCIBILITÀ EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS

Le ONLUS non sono soggette ad imposte sulle successioni e lasciti testamentari, sulle donazioni e sulle assicurazioni sulla vita ad esse intestate, per cui l’intero importo della liberalità viene utilizzato ai fini istituzionali.